LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ARMI DA FUOCO IN ITALIA E IN EUROPA – ECONOMIA DIGITALE E DARK WEB
Armi da fuoco

Indice

Da anni il mondo si divide in gruppi di persone favorevoli all’uso ed alla detenzione delle armi da fuoco e altri che ne vorrebbero un “ban” totale ritenendole nocive per la collettività. Dopo averne toccato con mano il potenziale distruttivo nelle due Grandi Guerre del novecento, infatti, nel notiziario contemporaneo fin troppe volte ci siamo ritrovati purtroppo spettatori di vere e proprie tragedie, stragi o altri fatti deprecabili, motivi già di per se sufficienti ad auspicare la scomparsa totale delle armi. 

Di Clemente Catalano Nobili

GLOBAL OVERVIEW

In un mondo sempre più complesso ed insicuro, caratterizzato da conflitti sociali, economici e religiosid’altro canto c’è chi invece si dichiara apertamente favorevole al regolare possesso, uso e detenzione delle armi da fuoco considerandone la messa al bando una grave violazione dei diritti di autodifesa dei cittadini, oltre la liceità di utilizzo a fini sportivi. 

Fornire un punto di vista omogeneo sul tema è molto complesso anche per la difficoltà di analisi dei molteplici aspetti ad esso connessi dovuta ad una serie di motivi:

  1. le leggi che ne regolano il possesso sono confuse ed in continuo aggiornamento;
  2. i dati sulla diffusione di armi sono poco trasparenti e imprecisi;
  3. le regole di utilizzo per la legittima difesa sono dibattute ed interpretate in via giurisprudenziale in modo non sempre univoco;
  4. il ministero dell’Interno tiene traccia di tutte le armi vendute legalmente nel paese ma le denunce di possesso sono fatte a livello di questura o addirittura di singola stazione dei carabinieri;
  5. Vi è un elevato numero di armi illegali che sfuggono al controllo dello stato oggetto di commercio nel “deep web”; 

Una stima del 2018 dello Small Arms Survey, un centro di ricerca con sede a Ginevra, indica in 8,6 milioni il numero di armi registrate ad uso privato in Italia, altre stime della Sapienza arrivano a numeri notevolmente inferiori di circa 4 milioni di armi.

Le cifre, non sono ufficiali, ed evidenziano la scarsa trasparenza sul tema mettendo l’Italia tra i paesi sviluppati dove il numero di armi è più basso. 

In Francia e Germania, ad esempio, ci sono circa tre armi ogni dieci persone, mentre in Italia, anche utilizzando le stime più alte, si parla di meno di due, mentre negli Stati Uniti quasi tutti gli americani posseggono un’arma da fuoco che numericamente sono superiori al numero di cittadini.

Il numero di armi presenti in un paese infatti non è un indicatore di quanti cittadini sono “armati”, perché gli appassionati possiedono solitamente più di un’arma ciascuno. 

Un dato più preciso sarebbe quindi il numero di licenze di possesso o porto d’armi rilasciate che, secondo i dati del Ministero dell’Interno, al 2018 sarebbe di 1.315.700, in crescita del 4% complessivo rispetto al dato del 2015. 

La variazione, già di per sé non significativa, è poi qualificata dal fatto che per una larga parte è costituita dall’aumento di licenze rilasciate per uso sportivo, mentre include una riduzione di quelle per uso venatorio sempre tra il 2015 e il 2018.

Le motivazioni di tali flussi da un lato evidenziano che l’arma viene sempre più identificata come uno strumento di carattere sportivo, e che l’attività venatoria si è fortemente ridotta per le pressioni degli ambientalisti e lo sviluppo di una maggiore coscienza civica in tema di rispetto per l’ambiente.

Permessi rilasciati al 31/07/2018 e var. % 2018/2015 (Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati ministero dell’Interno)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Italia l’iter per poter ottenere una macchina termobalistica (nome tecnico delle armi da fuoco) è regolato dal TULPS (testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) che racchiude la normativa principale integrata dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

In estrema sintesi chi è in possesso dei requisiti psicofisici (attestati da una visita medica con un medico militare che rilascia un apposito certificato), ed è incensurato, mediante il superamento di un corso che si può seguire presso le strutture dell’UITS (unione italiana tiro a segno), avente come temi principali il funzionamento e la corretta manipolazione di diverse armi (lunghe e corte), la loro messa in sicurezza, l’etica d’uso può affrontare un test pratico ricevendo, se valutato idoneo, il “certificato di idoneità al maneggio delle armi”. 

Con questo certificato può essere fatta richiesta di conferma alla questura territorialmente competente per residenza, che, in un arco temporale variabile da 1 a 3 mesi, accerterà che sul richiedente non vi siano motivi ostativi che possano impedire il rilascio del titolo atto all’acquisto ed alla detenzione di armi lunghe e corte e del relativo munizionamento. Ottenuta la validazione della questura sarà possibile procedere all’acquisto di un’arma da fuoco in un negozio autorizzato, da denunciare presso il proprio commissariato di PS o comando dei CC entro e non oltre le 72 ore successive all’acquisto (pena la revoca del titolo, porto di fucile per tiro a volo, licenza di caccia o pda per difesa personale, nulla osta per l’acquisto).

Sono previsti diversi tipi di licenze di porto d’armi che possono essere ottenute nel nostro paese, essenzialmente distinte sulla base della finalità di possesso delle medesime:

Porto d’armi per Difesa Personale: regolato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, abilita il cittadino a portare con sé un’arma corta da fuoco. Per ottenere il porto d’arma per difesa personale è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di essere armati. L’autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo: regolato dalla Legge 25 marzo 1986, n. 85, questo tipo di licenza, rilasciata dal Questore, è comunemente detta per uso sportivo e permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. Consente il trasporto ma non il porto. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Si possono detenere diverse armi classificate ovviamente come sportive, Comuni e da caccia.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia: o semplicemente licenza di caccia è regolata dalle Legge n. 157/92 e Legge n. 17/95 ed è un titolo che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Il primo passo per richiedere il porto d’armi ad uso caccia è conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio, che si ottiene dopo l’esame pubblico davanti ad una commissione nominata dalla regione di competenza. Per poter sostenere l’esame si deve inoltrare presso la Regione la domanda con marca da bollo e copia del certificato medico di idoneità psicofisica con data non anteriore ai 6 mesi. Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola e norme di primo soccorso.

Autorizzazione all’acquisto di armi e munizioni. Per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle è necessario ottenere il nulla osta del Questore. Anche chi eredita un’arma deve chiedere l’autorizzazione. I titolari di porto di pistola e porto di fucile non hanno bisogno del nulla osta. Alla richiesta si deve allegare la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato; la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni); una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007

Licenza per collezione di Armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto né il trasporto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo. 

Esistono, infine altre categorie di porto d’armi decisamente desuete e numericamente trascurabili come quelle per il porto di bastone animato per difesa personale ed il porto di fucile/arma lunga per difesa personale.

Secondo l’aggiornamento operato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, chi abbia un porto d’armi per uso sportivo può regolarmente acquistare, detenere nella propria abitazione ed utilizzare presso i campi da tiro o i tiri a segno nazionali le seguenti armi da fuoco:

− fino a tre armi classificate come armi comuni da sparo;

− fino a 12 armi classificate come armi sportive;

_    fino a 8 antiche, storiche, artistiche (sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890).

− un numero illimitato di armi da caccia.

Per ciò che concerne le munizioni nell’articolo 97 del regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il regio decreto numero 635 del 6 maggio 1940: vi si afferma che si possono detenere 1.500 cartucce per fucile e 200 per arma corta.

La “classificazione” delle armi da fuoco operata per la prima volta in Italia da una specifica Commissione tecnica istituita nel 1975 ed attiva fino al 2011 che le inserì a catalogo secondo tre classi così indicate:

ARMI COMUNI IN GENERE (in cui sono comprese le armi da caccia a canna rigata)

ARMI DA GUERRA

ARMI SPORTIVE

Sono armi comuni in genere le armi che non possono essere usate per la caccia e che non sono state classificate come armi per uso sportivo. Sono armi sportive tutte quelle “ex catalogazione” operata dalla commissione dal 1975 al 2011 o quelle che vengono classificate come “sportive” su richiesta dell’importatore presso il Banco di Prova Nazionale di Gardone VT. 

Oggi il Catalogo Nazionale redatto dalla Commissione Tecnica non è più in uso ma rimane comunque la classificazione delle armi secondo la loro tipologia ad opera del Banco Di Prova Nazionale

Il Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco e per le Munizioni Commerciali di Gardone V.T.  istituito e regolamentato dal R.D. n. 20 del 13 Gennaio 1910, R.D.L. 3152 del 30 Dicembre 1923, Legge N. 186 del 23 Febbraio 1960 e P.D. No. 1612 del 28 Ottobre 1964, è l’Ente preposto alla verifica, certificazione e collaudo di tutte le armi e le munizioni prodotte in Italia e di quelle importate dall’estero. 

Le prove sono eseguite in conformità alle Decisioni emesse dalla “Commissione Internazionale Permanente (C.I.P.)”, alla quale l’Italia ha aderito con la Convenzione di Bruxelles del 01 Luglio 1969.

DARK WEB E LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI 

Come abbiamo visto la normativa italiana regola in modo molto dettagliato tutte le modalità con le quali in Italia è possibile, acquistare e detenere armi da fuoco in modo legale secondo iter amministrativi articolati con visite e certificati medici verifiche della questura ed un sistema capillare di rilevamento. Tuttavia diversi soggetti, e tra di essi soprattutto coloro che intendono fare un uso illegittimo delle armi da fuoco, spesso si rivolgono al modo della acquisizione e detenzione illegale delle armi, nel mondo dell’illegalità.

Il traffico, la distribuzione e l’uso illecito delle armi da fuoco “rimangono una minaccia elevata”. In particolare la “vendita di armi da fuoco disattivate, riattivate e trasformate è aumentata” . Le armi da fuoco illegali sono più facilmente accessibili online (in particolare sul dark web) e il loro commercio è portato avanti sempre di più da singoli criminali, oltre che dai gruppi della criminalità organizzata. Le armi da fuoco illegali sono principalmente pistole e fucili (che rappresentano rispettivamente il 34 % e il 27 % dei sequestri).

La rivoluzione informatica e la diffusione delle cripto valute hanno notevolmente facilitato l’incremento di questi fenomeni non facilmente contrastabili dai controlli posti in essere dalle FF.OO ed il fenomeno è seriamente preoccupante poiché consente di avere accesso a qualsivoglia tipologia di armi. 

Le azioni di intelligence posti in essere da parte della Polizia postale cerca di arginare il problema ma non riesce a fermarlo ed in aree periferiche delle città si stanno sviluppando vere e propri mercati illegali permanenti di rivendita delle armi. 

Programmi che fanno rimbalzare l’indirizzo IP da una nazione all’altra ogni pochi secondi rendono seriamente difficoltoso rintracciare una persona che cerca di fare “affari” nel dark web e non c’è solo questo, i pagamenti che vengono effettuati con criptovalute rendono la cosa ancora più complessa. Le nuove tecnologie, infatti garantiscono un livello di anonimato quasi totale con questi strumenti. 

IL PIANO 2020-2025 EUROPEO DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE ILLEGALE DELLE ARMI DA FUOCO (estratto)

Presentato a Bruxelles il 20 luglio 2020, il Piano di azione 2020-2025 sul traffico di armi da fuoco prevede una serie di misure volte al contrasto del traffico illegale delle armi. L’accumulo di armi accresce il pericolo rappresentato dalle forme gravi di criminalità e dalla criminalità organizzata, compreso il terrorismo. 

Il numero delle armi da fuoco illegali detenuto nel 2017 da civili nell’UE era stimato a 35 milioni (ovvero il 56 % del totale stimato di armi da fuoco). Secondo queste stime il numero di armi da fuoco illegali supererebbe quello delle armi da fuoco detenute legalmente in 12 Stati membri dell’UE.

In quanto spazio senza frontiere interne, l’UE ha svolto un ruolo attivo contro questa minaccia. Nello specifico, ha rafforzato la legislazione sulle armi da fuoco allo scopo di evitare che le armi finiscano nelle mani sbagliate. 

Le organizzazioni criminali attive nell’UE si procurano armi da fuoco ricorrendo soprattutto alla trasformazione illecita di armi non letali e al traffico di armi tra gli Stati membri dell’UE, o tramite il contrabbando dall’esterno dell’Unione europea (principalmente dall’Europa sudorientale). 

L’UE ha da tempo identificato nel traffico d’armi una grave minaccia per i cittadini ed ha iniziato a definire una politica specifica per far fronte a questa problematica. 

I precedenti piani d’azione tuttavia non contemplavano opportuni indicatori, cosa che ha reso complicato valutarne l’attuazione. Nel 2018 i partner dei Balcani occidentali e diversi Stati membri dell’UE hanno sviluppato indicatori utili nel contesto della tabella di marcia regionale. 

La Commissione si propone ora di usare indicatori analoghi per valutare e monitorare l’efficienza del nuovo piano d’azione 2020-2025 per la lotta contro il traffico di armi da fuoco, tramite la raccolta sistematica di dati relativi alla criminalità e alla giustizia penale provenienti da tutti i servizi di contrasto (polizia, dogane, procure e tribunali). 

Tra questi indicatori figurano la conformità alla legislazione dell’UE, il numero di sequestri, il numero di azioni penali e condanne per traffico di armi da fuoco, il numero di licenze di esportazione e controlli post-spedizione, il numero di punti focali sulle armi da fuoco creati, il numero di armi consegnate, legalizzate, disattivate o distrutte. Gli indicatori sono poi stati raggruppati secondo un piano di Priorità:

Il Nuovo piano di azione EU 2020-2025 ha individuato delle Priorità alle quali poi ha connesso una serie di indicatori di rilevazione dell’efficacia delle misure medesime.

Le Priorità: 

a) Tutelare il mercato legal e limitare lo sviamento

b) Migliorare il quadro di intelligence

c) Aumentare la pressione sui mercati criminali

d) Potenziare la cooperazione internazionale

Per Tutelare il mercato legal e limitare lo sviamento sono state previste una serie di azioni specifiche per Europa sudorientale. 

Infatti l’Europa è considerata uno dei principali punti di partenza dei flussi illeciti, ma questi flussi rimangono per lo più confinati all’interno del continente. Tra i tipi di armi sequestrate figura inoltre una quota significativa di armi non da fuoco (come armi a salve e armi a gas), dato che evidenzia la minaccia rappresentata dalla trasformazione di queste armi in armi da fuoco illegali.

Europol e le autorità di contrasto sottolineano che molti gruppi della criminalità organizzata attivi nel traffico di armi da fuoco hanno una vocazione policriminale e sono coinvolti anche nel traffico di droga, in reati organizzati contro il patrimonio, nel traffico di migranti, nel riciclaggio del denaro e in reati violenti. 

Varie relazioni di Europol sulla valutazione delle minacce hanno confermato che i Balcani occidentali restano tra le principali regioni di provenienza del traffico d’armi diretto nell’UE e hanno rilevato la necessità di aumentare il flusso di informazioni e intelligence tra l’UE e i Balcani occidentali. 

La cooperazione tra le autorità di contrasto all’interno dell’UE e a livello internazionale presenta un grande potenziale di miglioramento. I quadri giuridici e le definizioni nazionali restano divergenti, situazione che impedisce di mettere in atto approcci congiunti e può ancora essere sfruttata dalla criminalità. 

Il quadro dell’intelligence rimane disomogeneo a causa dell’assenza di dati esaustivi e comparabili sui sequestri di armi da fuoco nell’intero continente. Lo scambio di informazioni per l’intelligence e la profilazione è limitato dalle restrizioni imposte dalle legislazioni nazionali sulla condivisione di informazioni (anche di dati non personali, ad esempio i dati balistici) al di fuori di una specifica indagine. 

La configurazione del reato di traffico di armi da fuoco inoltre non è omogenea: non tutti i trasferimenti transfrontalieri non autorizzati di armi costituiscono traffico, diversamente da quanto previsto dal protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. In particolare nell’Europa sudorientale è necessario ancora molto lavoro per allineare le amministrazioni nazionali alle norme più rigorose e garantire un controllo efficiente delle armi da fuoco. 

Nell’UE e nei paesi del vicinato europeo, che spesso si trovano di fronte a sfide analoghe, stanno inoltre emergendo nuove tendenze, tra cui cambiamenti nelle tecniche per la trasformazione delle armi a salve, delle armi d’allarme e delle armi a gas in armi da fuoco e nuovi metodi per camuffare le armi. I criminali cercano inoltre di eludere la legge cambiando la canna alle armi in calibri Flobert (armi di piccolo calibro a bassa potenza pensate per l’uso “da sala”), che sono facilmente reperibili. I progressi tecnologici nell’ambito della stampa 3D potrebbero in futuro agevolare la fabbricazione illecita di armi da fuoco. Stanno emergendo nuovi modelli di distribuzione, tra cui il traffico di parti di armi da fuoco tramite i servizi postali e di corriere espresso.

I prolungati conflitti armati in Medio Oriente e Nord Africa (MENA), che hanno ampie ripercussioni a livello regionale, continuano ad essere alimentati dallo sviamento e dal traffico di armi da fuoco. Il traffico di armi da fuoco in questa regione è agevolato da vari fattori, tra cui la presenza di scorte di armi da fuoco in condizioni di scarsa sicurezza e lo sviamento di armi da fuoco legali, ivi comprese quelle fabbricate legalmente negli Stati membri dell’UE e di cui è stata autorizzata l’esportazione. 

Per una piena attuazione di queste attività è necessario che tutti i partner facciano tesoro degli insegnamenti tratti dall’esperienza passata, in particolare creando un nuovo tipo di governance non caratterizzato da sovrapposizioni o mancanza di coordinamento.

Per garantire l’indirizzo strategico delle attività a livello regionale, tutti gli organismi interministeriali nazionali che riuniscono tutte le istituzioni pertinenti in materia di controllo delle armi di piccolo calibro (commissioni sulle armi di piccolo calibro) dovrebbero continuare a riunirsi, alla presenza di rappresentanti dell’UE. Nel rispetto della prassi attuale, le riunioni di coordinamento della tabella di marcia sarebbero organizzate insieme a tali commissioni, facilitando l’esame dei progressi compiuti nell’attuazione della tabella di marcia, la condivisione degli insegnamenti tratti e le discussioni sull’eliminazione delle restanti lacune. 

La Commissione è convinta che, grazie al suo carattere onnicomprensivo e multidisciplinare, il presente piano d’azione permetta di creare un quadro operativo coeso per l’UE e i suoi Stati membri entro le frontiere dell’UE, nonché proposte di cooperazione e assistenza per contrastare il traffico di armi da fuoco con l’Europa sudorientale e all’interno di quest’ultima. 

CONCLUSIONI

Il piano 2020-2025 europeo di contrasto alla diffusione illegale delle armi dafuoco ha subito rallentamenti dovuti agli anni della pandemia ma potrebbe ancora produrre effetti significativi in un panorama di cooperazione internazionale. Nelle more tuttavia permane una situazione molto pericolosa e fuori controllo. 

Ritornando infatti all’inizio del discorso, non sono tanto le armi detenute regolarmente e da persone responsabili il problema, bensì le armi illegali e non segnate presso le questure, armi che spesso sono nelle mani di pregiudicati e malfattori che non avrebbero problemi a farne uso per commettere crimini. 

I controlli alle persone che le posseggono regolarmente vengono fatti spesso, vuoi per verificare le corrette modalità di detenzione vuoi per controlli di routine sui possessori, una sola irregolarità potrebbe produrre un serio problema, una banale lite ad un semaforo potrebbe essere determinante per un possessore di PDA per vederselo sospendere e sequestrare le armi in suo possesso, tutto questo in funzione della sicurezza e tutela del cittadino; mentre il criminale che invece la possiede senza che le forze dell’ordine ne siano a conoscenza paradossalmente non rischia nulla. 

Per concludere non è l’arma in sé che è causa di problemi ma sono le persone che ne fanno un uso scorretto e chi sa, che si è documentato in materia sa a quali rischi gravissimi va incontro. 

Uno strumento che utilizzi le nuove tecnologie quali la blockchain potrebbe essere costituito da una piattaforma digitale consultabile aggiornata e semplificata, con un porto d’armi digitale europeo (un green pass europeo per i possessori di armi da fuoco) al fine di fare condividere al massimo livello di dettaglio le informazioni e consentire una ricerca sul territorio dei troppi detentori illegali di armi. 

Fine ultimo proprio la tutela del cittadino disarmato e regolare in modo semplice la detenzione di armi armonizzando regole e leggi all’interno dell’UE, senza lasciare spazio ad aree grigie dove si insinua il sentito dire e la conoscenza diffusa degli obblighi connessi al porto d’armi. 

altri
articoli