Nella querelle sul nuovo #Pei (piano educativo individuale – Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020, n.182) il capitolo delle frizioni tra #Tar e #Cds si arricchisce di un nuovo episodio con la seconda assise dei Giudici Amministrativi che smentisce la prima che il 14 settembre 2021, aveva sentenziato che quanto contenuto nel decreto, e quindi il nuovo modello di PEI, era illegittimo.
Di Francesco Alberto Comellini
A parere di chi scrive sicuramente resta a monte la necessità di saper “progettare” leggi e atti regolamentari scevri da condizionamenti, favoritismi e clientele interessate a che l’atto normativo sia altro o di “particolare” e momentanea utilità.
La previa consultazione delle categorie interessate diviene quindi fondamentale per la redazione di “buoni” atti normativi, tuttavia sulle due sponde del tavolo di concertazione occorrono parti non solo tecnicamente preparate ma capaci di interpretare i bisogni dei destinatari della norma e tradurli in atti regolamentari che diano corpo e sostanza ai diritti, tanto più quando tali diritti sono quelli delle persone più fragili e bisognose di sostegno.
Occorre ricordare come il diritto all’istruzione dello studente con disabilità è consacrato nell’art. 38 Cost. ed ha natura di diritto fondamentale (tutelato anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18,) e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. A tal fine la Corte Costituzionale, con la sentenza 275 del 2016, aveva (ri)stabilito (ma sembra che ancora oggi e troppo spesso il legislatore se ne dimentichi) il principio per cui l’incomprimibilità di tale nucleo di garanzie non può e non deve essere vanificata e sacrificata dall’esigenza di altre scelte per mantenere l’equilibrio di bilancio, anzi è essa stessa ad incidere su di esso per condizionarne la doverosa erogazione che si traduce nell’efficacia ed efficienza dei servizi per i Cittadini, tanto più – aggiungo – se con disabilità o non autosufficienti. La sentenza del Consiglio di Stato farà discutere e apre la strada lunghi contenziosi ma alla luce della massima della Corte Costituzionale sopra richiamata alla fine sarà la Giustizia ordinaria – in assenza di un legislatore capace – a (ri)stabilire il giusto limite tra diritti delle persone e doveri di chi è chiamato a dare corpo a tali diritti. Una cosa è certa, si perderà ancora tempo, si affolleranno le aule dei tribunali ma i diretti interessati – gli studenti con disabilità – vedranno allontanarsi con i loro diritti, i benefici e la possibilità di un sostegno che generi un miglioramento della loro condizione.