Green pass e obbligo vaccinale: niente licenziamento, ma sospensione.
Green pass e obbligo vaccinale: niente licenziamento, ma sospensione.

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A partire dal 15 ottobre il nuovo decreto legge prevede l’obbligo di controllo del green pass per i dipendenti pubblici e privati, ma niente licenziamento per chi non ce l’ha.

Di Riccardo Fratini

Controlli all’ingresso e a campione

I controlli sulla certificazione verde potranno essere effettuati all’ingresso oppure a campione all’interno del luogo di lavoro ma le conseguenze saranno diverse per i lavoratori che vengono rinvenuti senza il Green Pass nelle due situazioni.

Le sanzioni

Il principio è uguale per tutti: i dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato che si presentano sul luogo di lavoro senza la certificazione verde non prendono la retribuzione a partire dal primo giorno.

 Nel settore pubblico dopo 5 giorni di assenza a causa della mancanza di l’impasse il dipendente pubblico incorre nella sospensione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, la posizione del lavoratore si aggrava se viene sorpreso sul luogo del lavoro senza green pass in quanto in questo caso scatta la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 €.

 Anche per i lavoratori privati valgono le medesime regole ma non sono previste conseguenze disciplinari per i lavoratori che non hanno la certificazione verde.

 La conservazione del posto

Tuttavia per i lavoratori privati che desiderano evitare di conseguire la certificazione verde non sarà possibile procedere al licenziamento per i datori di lavoro ma soltanto alla sospensione della retribuzione il che significa che il lavoratore manterrà il posto di lavoro fino alla cessazione dell’obbligo di green pass.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il governo ha previsto addirittura che le aziende potranno procedere alla sostituzione del lavoratore sospeso in via temporanea pur mantenendo il posto di lavoro in suo favore che dovrà essere reso al lavoratore al termine del periodo.

La permanenza dell’obbligo vaccinale per i Sanitari

Permane invece l’obbligo del vaccino per i sanitari e i farmacisti (con personale annesso e connesso). Possono essere sospesi, quindi, i lavoratori del settore sanitario che non siano vaccinati e questo a prescindere dal possesso o meno del green pass. Questa informazione naturalmente non può essere oggetto di indagine presso l’interessato, vietata ex art. 8 Stat. Lav., ma il datore può chiedere alla ASL l’identità dei lavoratori che non si siano conformati all’obbligo vaccinale.

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