Il nuovo Decreto Fiscale: quali le novità riguardo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il nuovo Decreto Fiscale

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Nel corso della seduta dello scorso 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 ottobre 2021 ed efficace dal giorno successivo (D.L. 21 ottobre 2021, n. 252, c.d. Decreto Fiscale).

Di Letizia Macrì

Nel corso della seduta dello scorso 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 ottobre 2021 ed efficace dal giorno successivo (D.L. 21 ottobre 2021, n. 252, c.d. Decreto Fiscale).

Il Decreto Fiscale mira, tra le altre cose, a semplificare e incentivare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché a garantire un maggiore coordinamento dei soggetti chiamati a presidiare il rispetto delle disposizioni concernenti la prevenzione.

Le previsioni in materia lavoro costituiscono le più importanti novità del provvedimento e vanno a modificare il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) – con l’obiettivo di accrescere l’efficacia nei riguardi delle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che ricorrano all’impiego di lavoratori in nero.

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano:

  • l’inasprimento delle sanzioni derivanti dall’accertamento di utilizzo di manodopera “in nero” o di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al nuovo Allegato 1 del D.Lgs. n. 81/2008[1], circostanze per le quali è prevista la sospensione dell’attività dell’impresa nonché il divieto di contrarre con la P.A. (il provvedimento di sospensione è a tal scopo comunicato all’ANAC e al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della mobilità sostenibili). In caso di sospensione, per riprendere l’attività, oltre alla regolarizzazione dei lavoratori “in nero” e alla rimozione, in generale, delle conseguenze negative correlate alle inadempienze, sarà necessario pagare una somma di importo variabile, il cui importo è raddoppiato in caso di avvenuta recidiva rispetto al quinquennio precedente. Inoltre, il Decreto Fiscale ha abbassato la soglia di lavoratori in nero che fa scattare la sospensione dal 20% al 10%, non essendo tuttavia applicabile la disposizione nel caso in cui l’impresa abbia solo un dipendente. Il provvedimento di sospensione ha efficacia dal giorno successivo alla contestazione. È quanto si ricava dal nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dall’art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto Fiscale.
  • l’estensione delle competenze di coordinamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), che vedrà anche un incremento di personale (nei prossimi due anni) di 1.024 unità e un aumento di budget. È quanto previsto dal comma 2 dell’art. 13, comma 2 del Decreto Fiscale.
  • Il rafforzamento della banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), con migliore coordinamento tra enti di prevenzione, organi di vigilanza e ASL, anche ai fini di un monitoraggio più efficiente degli infortuni sul lavoro (v. art. 13, comma 1 del Decreto Fiscale).

Per quanto riguarda gli altri settori, in ottica di impresa, di particolare interesse risultano:

  • la parte fiscale, relativamente ai correttivi al credito di imposta in ricerca e sviluppo, che introduce una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo ai fini fiscali (del 90%), attraverso una scelta di opt-in irrevocabile e rinnovabile, valida per cinque periodi di imposta. Al fine di beneficiare dell’opzione, dovrà essere consegnata la documentazione a sostegno richiesta dal Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate. È quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Fiscale.
  • la parte relativa alle misure conseguenza dello stato pandemico. In particolare:
  • è previsto il rifinanziamento per la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19 (art. 11 del Decreto Fiscale);
  • è previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia (per le assenze fino al 31 dicembre 2021), ai sensi dell’art. 8 del Decreto Fiscale. Inoltre, è stato stabilito per il datore di lavoro il diritto a un rimborso  forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti  non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS assenti per Covid-19 che non possono svolgere il lavoro in modalità agile fino a 600 euro per lavoratore (art. 8, comma 1 lett. c) del Decreto Fiscale, che introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 26 del D.L. n. 18/2020 – convertito con modificazioni con L. n. 27/2020);
  • è stata confermata la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni di astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti (art. 9 del Decreto Fiscale).

Ulteriori provvedimenti del Decreto Fiscale hanno per oggetto:

  • l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2 del Decreto Fiscale)
  • l’estensione della rateazione per i piani di dilazione di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 602/1973 (art. 3 del Decreto Fiscale)

[1] Nuovo Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione d addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione  nomina del relativo responsabile, mancata elaborazione piano operativo di sicurezza, mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, mancanza di protezioni verso il vuoto, mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno, lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative  procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

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