La attuale, perdurante situazione epidemiologica relativa alla pandemia da COVID – 19 ha fornito lo spunto ed accelerato il processo di digitalizzazione del processo telematico penale.
Di Andrea di Renzo
Si intende in particolare far riferimento all’articolo 24 del decreto legge 28.10.2020 n. 137, in vigore dal giorno 29 ottobre 2020.
Al riguardo, è bene per prima cosa precisare, che se ordinariamente si fa riferimento al processo penale, per processo penale in senso tecnico si deve intendere quella parte del procedimento che inizia dal momento in cui il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale e, correlativamente, l’indagato – cioè la persona il cui nome era stato inserito nel registro di cui all’articolo 335 codice di procedura penale – assume la qualità di imputato.
Pertanto, la fase delle indagini preliminari fa parte del procedimento penale ma non del processo penale.
Ebbene l’art. 24 D.L. 137/2020 prevede che nei limiti cronologici previsti dalla norma medesima (si veda infra) “ …. il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita’ stabilite nel decreto stesso…”
Inoltre, il comma 2 dispone che “con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara’ reso possibile il deposito telematico nelle modalita’ di cui al comma 1”.
Infine, il terzo comma detta una previsione normativa che riguarda tutti gli uffici giudiziari, in riferimento a tutti gli atti diversi da quelli dei precedenti due commi, stabilendone così la possibilità del deposito “ … con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44… ” e aggiungendo che detto deposito “ … deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici”.
Per la verità, anche in precedenza, la normativa di livello primario e secondario aveva già fatto riferimento all’utilizzo di alcuni servizi telematici anche per il settore penale.
Si trattava però di richiami espressi nell’ambito di una normazione tutta incentrata sul processo civile telematico (PCT), e soprattutto relativi a sporadiche e limitatissime attività.
Si intende innanzi tutto fare riferimento al D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2012 n. 221 che al proprio interno alla articoli 16 e seguenti) prevede la Sezione VI denominata “Giustizia digitale”.
Ebbene, tutta la sezione, anche come successivamente modificata (D.L. 24.06.2014 n. 90; D.L. 27.06.2015 n. 83; D.L. 12.09.2014 n. 132, ecc) tratta delle modalità del solo processo civile telematico; ciò sostanzialmente con la sola eccezione dell’articolo 16ter (inserito dall’articolo 1, comma 19, n. 2, della L. 24.12.2012 n. 228) che fa riferimento alla “… notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale” al fine della individuazione dei pubblici elenchi previsti dalla normativa di settore.
Anche il successivo articolo 16quater, sempre in tema di notificazioni, facendo riferimento alla Legge 21.01.1994 n. 53, esclude dalla disposizione il procedimento penale, tanto che detta legge n. 53 è intitolata Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati [e procuratori legali]; ed infatti al suo articolo 1 prevede la sola facoltà di “… eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ….”
Con riferimento alla ulteriore normazione, ed in particolare a quella di livello secondario, il DM – Ministero della Giustizia 21.02.2011 n. 44 intitolato Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 , all’articolo 1 indica il proprio contenuto nella “ … specificazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
Tuttavia, l’articolo 19 nel dettare previsioni relative al procedimento penale ed in particolare alla fase delle indagini preliminari faceva esclusivo riferimento alle comunicazioni tra polizia giudiziaria e ufficio del pubblico ministero, alla gestione del fascicolo informatico e alla “… trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici delle notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di cui all’articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle notizie di reato delle Procure della Repubblica …..”.
Pertanto, fino alla legislazione dettata per l’emergenza COVID – 19 mancava con specifico riferimento al procedimento penale una normativa di livello primario che prevedesse la fruizione da parte dell’operatore del diritto – utente delle tecnologie dell’informazione.
Faceva eccezione l’articolo 16ter D.L. 179/2012, il quale tuttavia, come detto, attiene alla individuazione dei pubblici elenchi ai fini delle notificazioni (anche penali) e quindi ad una operazione, la notificazione, appunto, che per la stragrande maggioranza dei casi riguarda le notifiche effettuate dagli uffici giudiziari all’indirizzo dei professionisti (difensori, periti, consulenti tecnici) e degli ausiliari.
Lo stesso DM 44/2011 (regolamento delegato del DL 193/2009, recante quindi in quanto tale normativa di livello secondario), pur disciplinando in via generale le specifiche tecniche anche relative al procedimento penale, necessitava di una previsione di livello primario che prevedesse la specifica attivazione di strumenti e modalità telematiche.
Ad ogni modo, la scarna normazione attinente al procedimento penale, sostanzialmente relativa alle sole notificazioni, aveva creato anche almeno un precedente di legittimità con il quale la Suprema Corte aveva evidenziato la piena cittadinanza della notificazione telematica anche in campo penale.
Infatti, Cassazione Sezione terza penale 13.11.2018 n. 10609 dep. 11.03.2019 già aveva riconosciuto la piena legittimità delle notifiche a mezzo pec, nel caso di specie dichiarando la nullità della notificazione in quanto l’atto (nella specie la citazione in appello) era stato inviato ad indirizzo pec errato e quindi non era stato ricevuto dal difensore destinatario.
Ad ogni modo, come già sopra rilevato, l’articolo 24 del DL 137/2020 nel dettare le tre norme sempre sopra citate, fa riferimento alle modalità attuative dettate dai provvedimenti del Dirigente Generale dei Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA).
Al riguardo, on provvedimento 04.11.2020 il DGSIA individua il portale per il deposito di cui all’art. 24 comma 1 DL 137/2020 (cioè quelli relativi alle memorie, richieste e istanze relative all’avviso della conclusione delle indagini preliminari e di cui all’art 415 bis cpp) rimandando, per le relative modalità di deposito, al precedente provvedimento direttoriale n. 5477 del 11.05.2020.
Detto provvedimento DGSAI n. 5477 del 11.05.2020 prevede che i provvedimenti debbano essere in formato PDF ottenuto tramite trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è infatti ammessa la scansione di immagini. Gli allegati devono del pari essere in formato PDF.
Sia gli atti che i documenti vengono sottoscritti con firma digitale o elettronica qualificata (indifferentemente formato PADES o CADES).
La dimensione massima di ciascun deposito non può superare la dimensione massima di 30MB.
Inoltre, con provvedimento poi del 09.11.2020 il DGSIA ha indicato gli indirizzi pec verso i quali inviare tutti gli atti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 24 DL 137/2020 e le caratteristiche tecniche dell’atto del procedimento e dei suoi allegati.
L’atto del procedimento deve essere documento informatico in formato PDF “ … ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini”; inoltre l’atto deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata indifferentemente formato CADES o PADES.
Quanto agli allegati all’atto, anch’essi devono essere in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici non possono avere risoluzione maggiore di 200 dpi.
Infine, la comunicazione massima per ciascuna comunicazione è pari a 30MB.
La recentissima Cassazione Sezione Sezione prima penale 03.11.2020 n. 32566 dep. 19.11.2020, dopo aver segnalato portata innovativa dell’articolo 24 DL 137/2020 e, con riferimento alle impugnazioni (evidenziando fra l’altro che alla data della pronuncia – 03 novembre 2020 – il DGSIA non aveva individuato con apposito provvedimento – poi emanato il successivo 09 novembre – le pec da utilizzarsi per i depositi presso gli uffici giudiziari ulteriori e diversi rispetto alle procure della repubblica) osserva che laddove il codice di rito stabilisca modalità particolari per il deposito di determinati atti, tali modalità non possono ritenersi derogate dal predetto articolo 24 DL 137/2020, così concludendo che per le impugnazioni continuano a valere esclusivamente le regole di cui agli articoli 582 e seguente del codice di procedura penale.
Ad ogni modo, secondo la previsione dello stesso articolo 24 DL 137/2020 le modalità di deposito stabilite nello stesso articolo sono valide sino alla fine dello stato di emergenza (“In deroga a quanto prevista dall’articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”)
Tuttavia l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 rappresenta sicuramente un duro e significativo banco di prova del processo penale telematico.
Le esperienze cosi raccolte potranno eventualmente portare alla stabilizzazione, nonché all’ampliamento, con gli opportuni correttivi, dell’utilizzazione della tecnologia dell’informazione nel procedimento penale