Ecobonus: il rilancio prova a partire con un superincentivo, normativamente intricato

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Il recente decreto-legge “Rilancio” prevede, tra le misure più discusse, attese e di maggior interesse, il cd. “ecobonus”. Un superincentivo dai contorni normativi ben definiti, che è necessario conoscere.

di Alfredo Iorfida

Ecobonus: cos’è

Lo scorso 19 maggio il cd. Decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) è diventato realtà con la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Titolo dedicato alle misure fiscali si apre con l’articolo 119, che detta disposizioni con riferimento agli incentivi per l’efficientamento energetico, dall’ecobonus al sismabonus, dal fotovoltaico alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.


Ciò che desta l’interesse di molti è il primo di tali incentivi, l’ecobonus. Tanto si è scritto, ancor di più si è detto. L’intento, in queste poche righe che seguono, è quello di provare a districare la matassa normativa che lo avvolge.


Se da un lato, infatti, si riconosce una detrazione fiscale inedita, il 110 per cento, dall’altro lato sarebbe più giusto considerarlo un incentivo per il medio periodo, più che per l’immediato, per diverse ragioni.

Non è un caso, infatti, che l’ultimo comma dell’articolo in commento, quello destinato alle coperture finanziarie, preveda una valutazione degli oneri necessari per far fronte al pacchetto di incentivi di “appena” 62,2 milioni di euro per il 2020, scattando poi a 1.268,4 per il 2021 e addirittura a 3.239,2 per il 2022.
Occorre capirne le ragioni.

Come funziona

La detrazione del 110 per cento prevista dall’ecobonus è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (volgarmente pareti e pavimenti), per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi un’efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche in abbinamento all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Quest’ultima categoria di interventi può riguardare non solo i condomini ma anche gli edifici unifamiliari (come ad esempio le villette).

La norma però, al comma 10, esclude espressamente l’applicabilità dell’incentivo alle seconde case indipendenti, più precisamente agli “edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale”.

Il secondo comma dell’articolo 119 è quello allo stesso tempo più interessante e più vincolante. Si riconosce infatti la possibilità di avere la detrazione del 110% anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (si pensi ad esempio alla sostituzione di pavimenti, finestre e infissi) ma, si legga bene, a condizione che siano eseguiti congiuntamente (non è una battuta sui congiunti ma semmai un piccolo scherzo normativo) ad almeno uno degli interventi di cui si è detto prima, valevoli cioè per i condomini ovvero per gli edifici unifamiliari.

La “congiunzione” deve sussistere anche nel caso in cui si proceda alla installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici. In questo caso, però, sarà necessario, per poter usufruire della detrazione, cedere al GSE tutta l’energia non auto-consumata in sito.

Inoltre, perché si possa avere diritto alla detrazione, è necessario che gli interventi effettuati comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

L’articolo 119 riconosce un’ulteriore possibilità, anzi due, per chi decide di aderire all’ecobonus: ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto-legge “Rilancio”, infatti, si può scegliere tra un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ovvero una trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nel caso di adesione ad una di queste opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e, inoltre, è necessario che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ma qui la matassa normativa si riannoda sotto un duplice aspetto: i dati relativi all’opzione per la cessione o per lo sconto sono comunicati esclusivamente in via telematica sulla base di quanto sarà disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che potrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge “Rilancio”.

In più, l’asseverazione fatta dal tecnico abilitato potrà essere trasmessa, anche in questo caso in via esclusiva, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge “Rilancio”.

Salvo ritardi nella emanazione dei provvedimenti appena indicati che nessuno si augura, né i cittadini desiderosi di migliorare energeticamente le proprie abitazioni, né le imprese vogliose, come lo stesso decreto-legge auspica, di “rilanciarsi” economicamente, a partire dall’ecobonus.

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